E’ uno sconto ai bracconieri? Il decreto legislativo di attuazione delle direttiva europea sulla tutela penale dell’ ambiente, fresco di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è così contorto che due associazioni attive nel campo di animali e ambiente – la Lav e la Lipu – ne danno opposte interpretazioni.
In fondo trovate il link al testo completo. La questione relativa al bracconaggio ruota attorno al fatto che il decreto inserisce nel Codice Penale un nuovo articolo, il 727 bis, con le sanzioni penali cui va incontro chi uccide un animale selvatico protetto.
Adesso ve lo faccio leggere, e poi vi spiego perchè ci vuole l’Azzeccagarbugli di manzoniana memoria.
Recita dunque l’articolo 727 bis:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”
La Lav (Lega anti vivisezione) nota che nel Codice Penale esiste già l’articolo 544 bis, relativo al reato di uccisione di animali (protetti o no):
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
E poi, dice sempre la Lav, c’è già la legge 157/1992, sulla caccia e sulla fauna, che prevede una variegata serie di sanzioni a seconda della gravità del reato. Arriva a contemplare sia la galera sia la multa, ovvero
l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive
In effetti le nuove pene per chi uccide animali protetti sono più soft rispetto a quelle già previste dal Codice Penale per chi uccide animali-e-basta; sono anche più lievi rispetto a molte di quelle già previste per i reati venatori; carcere e multa sono sempre alternativi, e mai complementari. Dunque secondo la Lav c’è il rischio oggettivo che i bracconieri vadano incontro a pene più lievi.
Però – l’avrete notato – le sanzioni previste dall’articolo appena inserito nel Codice Penale si applicano “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. Dunque per la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) i bracconieri verranno comunque puniti come prima.
Tutto pane, in ogni caso, per i denti degli avvocati.
E non solo. Il nuovo articolo inserito Codice Penale prevede la non punibilità nel caso che l’uccisione riguardi una “trascurabile” quantità di animali protetti e abbia un impatto “trascurabile” sulla conservazione della specie.
Si può discutere all’infinito se l’uccisione di un animale protetto possa essere in sè e per sè un fatto trascurabile o meno. Sta di fatto che i limiti della trascurabilità non vengono definiti. Di nuovo, c’è ampio spazio per l’esercizio dell’ingegno da parte degli avvocati.
Su Lex Ambiente il testo del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, per la tutela penale dell’ambiente
Il Codice Penale (il link si apre all’articolo 544 bis)
La legge 11 febbraio 1992, n.157, sulla protezione della fauna e sulla caccia
Il comunicato stampa della Lav sconti ai bracconieri
Il comunicato stampa della Lipu niente sconti ai bracconieri (nell’ultimo periodo)
Sul sito dell’Ipsoa la disamina della nuova legge relativa ai reati ambientali
Foto Olga e Zanni









no questa è un’amnistia totale, sfido io a provare in tribunale
“salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”
o il suo contrario, come viene definito l’impatto trascurabile?
E’ facile raggirarlo
QUESTO ARTICOLO è DEL TUTTO IMPRECISO PERCHè TRALASCIA DI RICORDARE CHE CON LA LEGGE 189 DEL 2004 è STATO INTRODOTTO ANCHE L’ART. 19 TER DISP. ATT. C.P. CHE CONSIGLIO DI ANDARE A LEGGERE
SALUTI
Ma impara a leggerti i codici, che hai detto una stupidaggine sesquipedale! Il tuo art. 19 ter disp. att. c. p. stabilisce quando le crudeltà verso gli animali NON vengono punite. E quindi “del tutto impreciso” scrivitelo tu sulla fronte, grazie.
L’art.19 ter disp.att.c.p. sarebbe più propriamente l’articolo 19 ter delle disposizioni di attuazione e coordinamento del codice penale, e così recita:
19 ter. Leggi speciali in materia di animali – Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamenti, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, nei giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente
http://books.google.it/books?id=RbDiiBIB9soC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=%22disposizioni+di+attuazione+e+di+coordinamento+del+codice+penale%22&source=bl&ots=FH98OpywTp&sig=cfqwz9fHcoXfHNzouqGwVDPf1WE&hl=it&ei=KGfVTu6UEIX54QTPy7XGAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22disposizioni%20di%20attuazione%20e%20di%20coordinamento%20del%20codice%20penale%22&f=false
pagg 349-50
Il titolo IX-bis del libro II del codice penale si intitola “Dei delitti contro il sentimento degli animali” e punisce varie crudeltà
http://www.studiocataldi.it/codicepenale/animali.asp
Ma lol!